3.6.
Diritti della persona
Durante l'utilizzo della fotocamera digitale è ne-
cessario osservare le seguenti indicazioni:
In linea di principio ciascuno gode di pieni dirit-
ti sulla propria immagine. Ai sensi della legge sul
diritto d'autore, in mancanza del consenso degli
interessati, le foto possono essere pubblicate solo
se le persone riprese fanno unicamente da corni-
ce a un paesaggio o altro luogo. Per comprende-
re se una persona faccia soltanto da cornice a un
paesaggio o altro luogo, occorre valutare il caso
specifico. Per garantire la certezza del diritto oc-
corre segnalare opportunamente l'esecuzione di
riprese in tutti i casi in cui vi è la possibilità che
vengano riprese persone identificabili.
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